Previdenza complementare; riscatto immediato e totale: cosa è cambiato e quando conviene

In questo articolo parliamo di previdenza complementare per cercare di fare chiarezza su una delle questioni che maggiormente viene richiesta da parte degli iscritti ad una forma di previdenza complementare e che riguarda le novità del DDL concorrenza 2017: il riscatto immediato della posizione in caso di cessazione dell'attività lavorativa.  

Quando si aderisce a un fondo pensione (negoziale, aperto o PIP), si costruisce una sorta di “salvadanaio” per la pensione futura. Ma cosa succede se si perde il lavoro o si cambia attività? In alcuni casi è possibile chiedere il riscatto immediato e totale della posizione maturata, cioè trasformare in liquidità subito quanto accumulato fino a quel momento. 

Le regole però non sono sempre state le stesse: fino al 2017 valevano solo per i fondi collettivi, poi con il DDL Concorrenza la possibilità è stata estesa anche ai fondi individuali. In questa newsletter ti spieghiamo in modo pratico chi può fare richiesta, con quali condizioni e quando conviene davvero riscattare. 

 

La regola prima del 2017 

Fino al 29 agosto 2017 il riscatto immediato e totale della posizione maturata era possibile solo per chi era iscritto a una forma di previdenza complementare ad adesione collettiva (fondi negoziali o aperti). 

Ad esempio: 

  • Un lavoratore metalmeccanico poteva aderire a COMETA, ma non a FONCHIM (riservato al settore chimico). 
  • Se cambiava settore (es. da metalmeccanico a tessile), perdeva i requisiti di partecipazione a COMETA e aveva tre opzioni: 
  1. Trasferire la posizione a un altro fondo. 
  2. Lasciare la posizione ferma nel fondo originario. 
  3. Riscattare totalmente. 

 

La novità del DDL Concorrenza 2017 

Dal 29 agosto 2017, la possibilità di riscatto immediato e totale è stata estesa anche agli iscritti a forme individuali: 

  • PIP (piani individuali pensionistici). 
  • Fondi aperti individuali. 

Quindi oggi anche chi aderisce individualmente può riscattare, in caso di cessazione dell’attività lavorativa, pur senza perdere formalmente i requisiti di partecipazione. 

 

 

Requisiti per il riscatto nelle forme individuali 

Per poter richiedere il riscatto: 

✔ La cessazione dell’attività deve essere avvenuta dopo il 29 agosto 2017. 

L’iscrizione al fondo/PIP deve essere avvenuta prima della cessazione. 

✔ Al momento della richiesta non si deve svolgere alcuna attività (serve certificazione del centro per l’impiego o chiusura P.IVA per gli autonomi). 

 

Ma conviene chiedere il riscatto subito? 

Il riscatto è spesso legato a difficoltà economiche, ma: 

⚠️ Se il mercato è in fase negativa, riscattare significa realizzare una perdita sul capitale. 

⚠️ Fiscalmente, questo riscatto è tassato con aliquota del 23%, che può scendere al 15% o fino al 9% se si attende almeno 12 mesi dall’inizio della disoccupazione. 

Per chi non ha urgenze di liquidità, il consiglio è valutare attentamente i tempi. 

 

FAQ: domande frequenti 

  • Ero disoccupato al momento dell’adesione e non ho mai lavorato → ❌ Non posso riscattare. 
  • Ero disoccupato all’adesione, poi ho lavorato e oggi sono disoccupato → ✅ Posso riscattare. 
  • Ero disoccupato, poi ho aperto P.IVA e ora l’ho chiusa → ✅ Posso riscattare (serve documentazione). 
  • Passo da autonomo a dipendente → ✅ Solo dopo chiusura P.IVA e prima del nuovo lavoro. 
  • Passo da dipendente ad autonomo → ✅ Solo dopo la cessazione del lavoro dipendente e prima dell’apertura della P.IVA. 
  • Passo da un lavoro dipendente a un altro → ✅ Solo tra la fine del vecchio e l’inizio del nuovo (con certificazione). 

 

Il riscatto immediato e totale è oggi più accessibile, ma non sempre è la scelta più conveniente. In molti casi, attendere può significare meno tasse e nessuna perdita sul capitale. 

 

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