In questo articolo parliamo di previdenza complementare per cercare di fare chiarezza su una delle questioni che maggiormente viene richiesta da parte degli iscritti ad una forma di previdenza complementare e che riguarda le novità del DDL concorrenza 2017: il riscatto immediato della posizione in caso di cessazione dell'attività lavorativa.
Quando si aderisce a un fondo pensione (negoziale, aperto o PIP), si costruisce una sorta di “salvadanaio” per la pensione futura. Ma cosa succede se si perde il lavoro o si cambia attività? In alcuni casi è possibile chiedere il riscatto immediato e totale della posizione maturata, cioè trasformare in liquidità subito quanto accumulato fino a quel momento.
Le regole però non sono sempre state le stesse: fino al 2017 valevano solo per i fondi collettivi, poi con il DDL Concorrenza la possibilità è stata estesa anche ai fondi individuali. In questa newsletter ti spieghiamo in modo pratico chi può fare richiesta, con quali condizioni e quando conviene davvero riscattare.
La regola prima del 2017
Fino al 29 agosto 2017 il riscatto immediato e totale della posizione maturata era possibile solo per chi era iscritto a una forma di previdenza complementare ad adesione collettiva (fondi negoziali o aperti).
Ad esempio:
- Un lavoratore metalmeccanico poteva aderire a COMETA, ma non a FONCHIM (riservato al settore chimico).
- Se cambiava settore (es. da metalmeccanico a tessile), perdeva i requisiti di partecipazione a COMETA e aveva tre opzioni:
- Trasferire la posizione a un altro fondo.
- Lasciare la posizione ferma nel fondo originario.
- Riscattare totalmente.
La novità del DDL Concorrenza 2017
Dal 29 agosto 2017, la possibilità di riscatto immediato e totale è stata estesa anche agli iscritti a forme individuali:
- PIP (piani individuali pensionistici).
- Fondi aperti individuali.
Quindi oggi anche chi aderisce individualmente può riscattare, in caso di cessazione dell’attività lavorativa, pur senza perdere formalmente i requisiti di partecipazione.
Requisiti per il riscatto nelle forme individuali
Per poter richiedere il riscatto:
✔ La cessazione dell’attività deve essere avvenuta dopo il 29 agosto 2017.
✔ L’iscrizione al fondo/PIP deve essere avvenuta prima della cessazione.
✔ Al momento della richiesta non si deve svolgere alcuna attività (serve certificazione del centro per l’impiego o chiusura P.IVA per gli autonomi).
Ma conviene chiedere il riscatto subito?
Il riscatto è spesso legato a difficoltà economiche, ma:
⚠️ Se il mercato è in fase negativa, riscattare significa realizzare una perdita sul capitale.
⚠️ Fiscalmente, questo riscatto è tassato con aliquota del 23%, che può scendere al 15% o fino al 9% se si attende almeno 12 mesi dall’inizio della disoccupazione.
Per chi non ha urgenze di liquidità, il consiglio è valutare attentamente i tempi.
FAQ: domande frequenti
- Ero disoccupato al momento dell’adesione e non ho mai lavorato → ❌ Non posso riscattare.
- Ero disoccupato all’adesione, poi ho lavorato e oggi sono disoccupato → ✅ Posso riscattare.
- Ero disoccupato, poi ho aperto P.IVA e ora l’ho chiusa → ✅ Posso riscattare (serve documentazione).
- Passo da autonomo a dipendente → ✅ Solo dopo chiusura P.IVA e prima del nuovo lavoro.
- Passo da dipendente ad autonomo → ✅ Solo dopo la cessazione del lavoro dipendente e prima dell’apertura della P.IVA.
- Passo da un lavoro dipendente a un altro → ✅ Solo tra la fine del vecchio e l’inizio del nuovo (con certificazione).
Il riscatto immediato e totale è oggi più accessibile, ma non sempre è la scelta più conveniente. In molti casi, attendere può significare meno tasse e nessuna perdita sul capitale.